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La Sicurezza

La gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SSL) è normata dal D.L. 81/2008 o Testo Unico sulla Sicurezza che stabilisce le misure preventive necessarie per salvaguardare il lavoratore riducendo i rischi legati all’attività lavorativa svolta. La norma si applica a tutte le imprese pubbliche e private in cui vi sono impiegati dei lavoratori.

L’articolo 2 definisce con precisione chi è il “lavoratore” e il “datore di lavoro” “Lavoratore”: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione..

Al lavoratore cosi’ definito e’ equiparato:

  • il socio lavoratore di cooperative e di società, anche di fatto;
  • l’associato in partecipazione;
  • i beneficiari di tirocini formativi e di orientamento
  • gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari, partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici.

“Datore di lavoro”: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Il datore di lavoro è tenuto dunque a valutare i rischi legati all’attività che esercita, indipendentemente dal numero di lavoratori impiegati e dal settore lavorativo.

Il Documento di Valutazione dei Rischi

Tali rischi e misure di prevenzione sono racchiuse nel Documento di Valutazione del Rischio (DVR) di cui il datore di lavore ne è responsabile. Il Dvr è redatto insieme ad altre figure quali:
In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro 90 giorni dalla data di inizio della propria attività.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP

Il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all’interno della propria azienda oppure può incaricare dipendenti purchè siano in possesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti dalla normativa.
Il datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dei rischi deve frequentare corsi di formazione di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro.

La formazione dunque per il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) è di:

  • 16 ore per aziende con fattore di rischio Basso
  • 24 ore per aziende con fattore di rischio Medio
  • 48 ore per aziende con fattore di rischio Alto.

L’attestato conseguito ha una validità quinquennale.

  • La Formazione dei lavoratori
  • La prevenzione Incendi
  • Il Primo soccorso
  • Il Rappresentante della Sicurezza dei Lavoratori