Sicurezza
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La Sicurezza
L’articolo 2 definisce con precisione chi è il “lavoratore” e il “datore di lavoro” “Lavoratore”: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione..
Al lavoratore cosi’ definito e’ equiparato:
- il socio lavoratore di cooperative e di società, anche di fatto;
- l’associato in partecipazione;
- i beneficiari di tirocini formativi e di orientamento
- gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari, partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici.
“Datore di lavoro”: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
Il Documento di Valutazione dei Rischi
- R.S.P.P. (responsabile del servizio di prevenzione e protezione) che contribuisce a pianificare le misure di prevenzione e protezione.
- Medico Competente (M.C.) che contribuisce a valutare i rischi relativi alla salute dei lavoratori e si occupa di predisporre il protocollo di sorveglianza sanitaria.
- Rappresentante dei Lavoratori (R.L.S.) che viene consultato sul contenuto della valutazione del rischio.
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP
La formazione dunque per il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) è di:
- 16 ore per aziende con fattore di rischio Basso
- 24 ore per aziende con fattore di rischio Medio
- 48 ore per aziende con fattore di rischio Alto.
L’attestato conseguito ha una validità quinquennale.
- La Formazione dei lavoratori
- La prevenzione Incendi
- Il Primo soccorso
- Il Rappresentante della Sicurezza dei Lavoratori