Normativa
Le Porte Antincendio sono considerate una “protezione passiva” per impedire la propagazione dell’incendio.
Dal febbraio 2005, è in vigore il D.M. 3 novembre 2004 il quale stabilisce i criteri da seguire per la scelta dei dispositivi di apertura delle porte installate lungo le vie di esodo nelle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione incendi, quando ne sia prevista l’installazione.
Tali dispositivi devono essere conformi alle normative vigenti e devono essere muniti di marcatura CE.
Dal febbraio 2005, è in vigore il D.M. 3 novembre 2004 il quale stabilisce i criteri da seguire per la scelta dei dispositivi di apertura delle porte installate lungo le vie di esodo nelle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione incendi, quando ne sia prevista l’installazione.
Tali dispositivi devono essere conformi alle normative vigenti e devono essere muniti di marcatura CE.
I termini attuativi, per la sostituzione dei dispositivi NON MUNITI DI MARCATURA CE, come definito dall’art. 5 del D.M. 03/11/2004, già installati nelle attività di cui all’art. 3 del Decreto sono:
- in caso di rottura del dispositivo
- sostituzione della porta
- modifica dell’attività che comportino un’alterazione peggiorativa delle vie di esodo entro sei anni dalla data di entrata in vigore del decreto
La scadenza, quindi era prevista entro febbraio 2011 ma il Decreto 6 dicembre 2011 modifica da 6 a 8 anni la data prevista per la sostituzione dei dispositivi non marcati CE portandola quindi al2013 e lasciando invariati gli altri casi per cui e’ prevista la sostituzione dei dispositivi di apertura manuale delle porte installate lungo le vie di esodo e l’obbligo di garantire il mantenimento della loro funzionalità originale.
